Le regole stabilite dalla legge a proposito di canile e gattile in condominio: quali sono le tutele e quali i limiti previsti.
Rispetto ad alcuni decenni fa, cani, gatti, e in generale tutti gli animali da compagnia, godono giustamente di maggiori tutele dal punto di vista legislativo. La legge n. 281/91, “in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, è stata la prima ad affrontare la questione e lo ha fatto anche per quanto riguarda i condomìni.
Per i gatti, ad esempio, la suddetta legge stabilisce il divieto di qualsiasi maltrattamento nei loro confronti e quello di catturare e allontanare le colonie feline dalle aree condominiali, tranne nel caso di interventi sanitari o di soccorso motivati, in nome del diritto alla territorialità.
Oggi sempre più persone adottano un cane o un gatto, ma non è raro che questo costituisca motivo di polemiche tra inquilini dello stesso palazzo per via dei comportamenti ritenuti poco rispettosi da parte dei proprietari degli animali.
Non è raro neanche che tali controversie finiscano davanti ad un giudice in tribunale, perciò sapere esattamente cosa prevede la legge in merito potrebbe essere utile a prevenire situazioni del genere.
Canile e gattile in condominio: cosa consente e cosa vieta la legge
Secondo la legge n. 220/2012 della Riforma del condominio ogni condomino ha diritto ad avere animali domestici nella propria abitazione privata. Ciò, però, non deve in alcun modo autorizzare ad oltrepassare i limiti idonei al cosiddetto quieto vivere civile.
È indubbiamente vero che non esiste nessun divieto espresso di tenere in casa più di un certo numero di animali (a meno che regolamenti comunali o regionali non pongano dei limiti precisi al fine della loro tutela), ma bisogna fare attenzione ad alcuni aspetti.
I proprietari sono tenuti infatti a curare l’igiene della zona in cui vivono cani e gatti al fine di non produrre cattivi odori e devono fare in modo che i quattro zampe non disturbino il vicinato abbaiando o miagolando. Come si può ben immaginare, avendo tanti animali in casa sarà difficile rispettare tali regole e molto più facile incorrere in sanzioni piuttosto gravi.
L’art. 674 c.p. prevede ad esempio la condanna per il reato di un condomino che “non provvedendo ad adeguata pulizia dei recinti in cui custodiva i propri cani e dell’area cortiliva circostante, mantenendovi a lungo le deiezioni degli animali, provocava esalazioni maleodoranti idonee a provocare molestie ai condomini del confinante Condominio”.
Entrando a far parte a tutti gli effetti della famiglia che decide di prendersene cura, cani e gatti hanno diritto ad essere mantenuti in salute dai proprietari. Questi avranno la precisa responsabilità di provvedere alle vaccinazioni obbligatorie previste per essi dalla legge.
Coma per altre questioni, anche in questo ambito ci si rifà a quanto stabilisce in generale l’art. 844 del Codice Civile: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.
Chi ritiene che il limite della normale tollerabilità sia stato superato, può ricorrere al Giudice che accerterà l’effettiva sussistenza del superamento e disporrà gli accorgimenti idonei al riguardo.