Attivo dalla prossima domenica 18 settembre il telefono anti-caccia che fornisce risposte utili per contrastare le attività venatorie, specialmente se illecite. A rendere disponibile il numero è AIDAA che illustra alcuni aspetti previsti dalla legge in merito alla caccia e al comportamento dei cacciatori.
Tra le domande più ricorrenti, tanti i cittadini che chiedono quale sia l’atteggiamento corretto dei cacciatori. Se sia possibile sparare all’interno di un terreno privato, se il cacciatore possa entrare nel fondo coltivato e ancora se gli spari possano avvenire vicino alle abitazioni.
Questi sono i quesiti più frequenti a cui AIDAA cerca di rispondere attraverso il telefono anti-caccia che, come obiettivo, si prefissa di contrastare le attività venatorie non autorizzate. La legge, infatti, come specifica l’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, prevede dei divieti specifici da rispettare.
Attraverso l’Articolo 842 del codice civile la legge riconosce il diritto di cacciare e quello di attraversamento di un fondo anche privato. Difatti, come specifica AIDAA, violando palesemente il principio di uguaglianza tra i cittadini e permettendo ai cacciatori armati di invadere la proprietà privata altrui. Tuttavia, oggi, esistono dei correttivi specifici, come il divieto di sparare nelle vicinanze di case o qualsiasi tipo di insediamento urbano o extraurbano come: stalle, campi sportivi o scuole. Scrive AIDAA: “I cacciatori non possono infatti avvicinarsi ne esercitare la caccia a una distanza di 100 metri da case, fabbriche, edifici adibiti a posti di lavoro. È vietato sparare in direzione degli stessi da distanze inferiori a 150 metri. Esercitare la caccia a distanza di 50 metri dalle strade (comprese quelle comunali non asfaltate) e dalle ferrovie“.
Per quanto riguarda il fondo chiuso è bene precisare che, ai termini di legge, esso corrisponde ad un perimetro circoscritto con una recinzione. Questa può essere costituita da un muro, una rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1.20. Può, altresì, essere delimitato da corsi d’acqua perenni dalla profondità di almeno metri 1.50 e larghezza di non meno di 3 metri. Specificando che il proprietario dovrà indicare questo fondo con adeguate tabelle, è utile chiarire che esistono anche divieti generali di attività venatoria nei terreni in attualità di coltivazione. Con quest’ultimi si intendono i terreni adibiti a frutteti, vigneti, uliveti, o altre coltivazioni (riconosciute dalla Regione) fino alla data del raccolto. “Per tutti questi terreni – concludono da AIDAA – il divieto di caccia si suppone nell’interesse delle coltivazioni e tende a prevenire eventuali danni all’agricoltura che causano l’obbligo di risarcimento a spese dello Stato“.
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