Sono state rese pubbliche dal Ministero della Salute le nuove leggi sulla “tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”, dal patentino al guinzaglio.
Con l’Ordinanza del 13 luglio 2016, il Ministero della Salute ha dettato delle nuove leggi per detentori di cani e dog sitter, per tutelare l’incolumità pubblica da possibili attacchi di quattro zampe aggressivi. L’ordinanza è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed elenca un vero e proprio vademecum per i cani. Tra le direttive più significative, l’obbligo del patentino, ossia di un attestato per coloro che sono possessori di cani appartenenti a razze potenzialmente “pericolose”, che avranno l’obbligo di partecipare a percorsi formativi organizzati dal Comune e da servizi veterinari dell’ASL per la loro corretta gestone.
Se i veterinari rilevano che tra i propri pazienti ci sono cani che si sono resi protagonisti di episodi di morsi o di aggressioni possono imporre ai proprietari l’obbligo di svolgere il percorso di formazione. Laddove, invece, rilevino che alcuni assistiti debbano essere sottoposti ad una valutazione comportamentale hanno l’obbligo di segnalarlo all’ASL – si legge sul sito dello Studio Cataldi, sito di informazione legale. In merito alla pulizia delle strade, sono stati confermati i precedenti obblighi sulla raccolta delle feci dell’animale: Coloro che accompagnano a spasso gli animali sono obbligati a raccogliere le loro feci, portandosi dietro sacchetti o altri strumenti idonei alla raccolta.
Direttive specifiche anche per il kit del nostro amico a quattro zampe e che comprende un guinzaglio, che non debba misurare oltre 1 metro e mezzo di lunghezza e una museruola, rigida o morbida, che va indossata su richiesta dalle autorità per tutelare l’incolumità delle persone. I proprietari dei cani non possono essere dei minori o persone con problematiche psicofisiche, l’ordinanza è molto chiara in merito: È necessario che ad assumersi la responsabilità dell’animale sia il genitore o un altro soggetto adulto, registrandolo a proprio nome all’anagrafe canina. Medesimo divieto per i delinquenti abituali o per tendenza, per chi risulta sottoposto a misure di prevenzione personale o sicurezza; per chi abbia riportato condanne, anche non definitive, per delitti non colposi contro la persona o contro il patrimonio, con pene superiori a 2 anni di reclusione.
Nuove importanti norme sono state introdotte anche in merito all’addestramento, alla selezione genetica e agli interventi chirurgici. Nell’articolo 2 infatti si legge: Sono vietati: l’addestramento di cani che ne esalti l’aggressività; qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività; la sottoposizione di cani a doping, così come definito all’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376; la vendita, l’esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all’articolo 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201.
Anche sulla scelta del dog sitter, l’ordinanza impone delle regole. Il proprietario dell’animale è tenuto ad affidarlo ad una persona che abbia tutte le capacità per gestirlo in maniera corretta e anche i dog sitter rispondono sia civilmente che penalmente dei danni causati dall’animale a persone, animali o cose.
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